Lo Studio Legale Giresini esercita la propria attività professionale in modo altamente qualificato e specializzato in alcune specifiche aree del diritto penale ed è caratterizzata da costante reperibilità e supporto tecnico-giuridico a beneficio del cliente.
Un’ormai pluriennale e consolidata esperienza è maturata negli specifici ambiti elencati in sezione, con particolare riferimento ai delitti contro la persona e a quelli contro il patrimonio.
I reati contro la pubblica amministrazione (artt.314-360 c.p.) sono disciplinati nel Titolo II del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare il buon andamento della Pubblica amministrazione, bene interesse traducibile come regolare, efficiente ed imparziale esercizio dell’azione amministrativa nel rispetto del fondamentale principio di cui all’art. 97 Cost., di cui le singole fattispecie di reato rappresentano attuazione.
AI reati contro l’amministrazione della Giustizia (artt. 361-401 c.p.) sono disciplinati nel Titolo III del Libro II del Codice penale (a sua volta suddiviso nei tre Capi: Capo I: “delitti contro l’attività giudiziaria”; Capo II: “delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie”; Capo III: “tutela arbitraria delle private ragioni”) e sono volti a tutelare il corretto e regolare esercizio dell’attività giurisdizionale, in ogni sua fase e salvi gli specifici contorni che può assumere il bene interesse in questione con riferimento alle singole fattispecie crimiminose volta per volta contestate. Questo bene interesse è un valore portante dell’ordinamento e riposa nell’art. 101 Cost., di cui le singole fattispecie di reato rappresentano attuazione.
I reati contro il sentimento religioso e contro la Pietà dei defunti (artt. 402-413 c.p.) sono disciplinati nel Titolo IV del Libro II del Codice penale (a sua volta suddiviso nei due Capi: Capo I: “Delitti contro le confessioni religiose”; Capo II: “Delitti contro la pietà dei defunti”) e sono volti a tutelare non solo le confessioni religiose intese in senso proprio ed i relativi beni, ma anche le persone che vi appartengono, in termini di protezione dei loro sentimenti, intesi come stati d’animo ed emozioni inerenti al fenomeno religioso concepito in ottica introspettiva.
I delitti contro l’ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.) sono disciplinati nel Titolo V del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare il bene interesse dell’ordine pubblico, meglio inteso come conservazione di uno stato di pace, stabilità e sicurezza della collettività.
I delitti contro l’incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.) sono disciplinati nel Titolo VI del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare la vita e l’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato in occorrenza di fatti che, per la loro portata e singolare potenzialità offensiva, rappresentano un serio pericolo di lesione per un numero indeterminato ed indeterminabile di individui.
I delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies c.p.) sono disciplinati nel Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare il sentimento per gli animali che ricevono così, in via seppur mediata ed indiretta, protezione giuridica.
I delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis c.p.) sono disciplinati nel Titolo XI del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare l’istituto della famiglia (nel suo ormai esteso significato, per come stabilito dalla normativa e per come consolidato nella prassi giurisprudenziale), oltre che alcune realtà relazionali connotate da un rapporto di necessaria subordinazione tra autore del delitto e vittima (che a causa del contesto, matura un rapporto di fiducia nei confronti del primo, affidandoglisi).
I delitti contro la persona (artt. 575-623ter c.p.) sono disciplinati nel Titolo XII del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare la persona, intesa nel suo più ampio significato, quale valore contenente più distinti beni interessi: vita, integrità psico-fisica, dignità ed onore, libertà personale in generale (a titolo esemplificativo, libertà di movimento, libertà sessuale, libertà domiciliare).
I delitti contro il patrimonio (artt. 624-649bis c.p.) sono disciplinati nel Titolo XIII del Libro II del Codice penale e sono volti a tutelare la proprietà ed il patrimonio in generale dei soggetti di diritto.
Lineamenti di Diritto Penale
Il Codice Penale (approvato con Regio Decreto n.1398/1930, per come successivamente modificato ed integrato) comprende le norme giuridiche in tema di diritto penale (sostanziale) ed è suddiviso in tre libri aventi ad oggetto rispettivamente: i reati in generale, i delitti in particolare e le contravvenzioni in particolare.
Questo specifico ramo del diritto regola la fase cd patologica della vita dei consociati, ovvero (tendenzialmente) prevede i comportamenti rispetto ai quali il soggetto di diritto è tenuto ad astenersi (norme che impongono un divieto).
Si è fatto riferimento all’avverbio “tendenzialmente”, perchè esiste anche una relativamente ampia congerie di condotte che – al realizzarsi di determinati presupposti – il sistema italiano impone di tenere (in questi casi, attraverso norme idonee ad imporre l’attivazione del soggetto).
Tuttavia non è possibile considerare la riferita casistica come regola nel diritto penale.
Con particolare riferimento al libro secondo, rubricato “Dei delitti in particolare” (il libro primo disciplina il reato in generale, mentre il terzo le contravvenzioni in particolare), è possibile affermare che esso è strutturato in modo tale da prevedere una molteplicità di fattispecie di reato, a loro volta organizzate “per categorie omogenee”, ognuna delle quali è in grado di ospitare il bene interesse oggetto di protezione, di rilevanza costituzionale, in quanto già previsto (esplicitamente o implicitamente) già a monte, dalla Carta Costituzionale (la Legge Fondamentale Italiana).
Attraverso il codice penale (normativa di rango ordinario), il Legislatore intende attuare i predetti valori di rango costituzionale, prevedendo e punendo mediante irrogazione di una sanzione penale tutta una pluralità di condotte, consistenti nell’aggressione dello specifico bene-interesse di riferimento: in elenco vengono riportate alcune tra le più rilevanti (e frequenti) fattispecie di delitti contro i valori fondanti del nostro ordinamento, quali l’azione amministrativa e giudiziaria, l’ordine pubblico e l’incolumità pubblica, il sentimento religioso e quello verso gli animali, la famiglia, la persona (coi suoi molteplici e variegati risvolti) nonchè il suo patrimonio.
Di fronte all’ipotesi in cui un cittadino venga raggiunto da una specifica contestazione di reato da parte dell’Autorità Procedente (Polizia Giudiziaria o Pubblico Ministero), la Legge prevede che il procedimento funzionale all’accertamento di una tale contestazione (nel frattempo, definibile quale mera ipotesi accusatoria), debba necessariamente seguire le norme giuridiche previste in tema di procedura penale (cd Codice di Rito), che non disciplinano le fattispecie di reato (prerogativa del summenzionato Codice Penale), bensì il procedimento da seguire per accertarne la ricorrenza e le eventuali responsabilità.
Lo Studio Legale Giresini è in grado di offrire una tutela tempestiva, efficace e scrupolosa di fronte ad ogni contestazione inerente i suesposti delitti, garantendo la migliore risposta possibile per far fronte a tali delicate situazioni.
Oltre al Diritto Penale, lo Studio Legale di Francesco Giresini vanta una pluriennale esperienza in diritto civile. Scopri di più.
